IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie, per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo collettivo 17 dicembre 1952, per l'applicazione della scala mobile sulla indennita' di contingenza per i dipendenti delle aziende appaltatrici delle imposte di consumo e dei comuni, per lo stesso servizio, assunti in forza del decreto legislativo al Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135, stipulato tra l'Associazione Nazionale Comuni italiani, l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di consumo, l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo, e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo C.G.I.L.,- il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo - U.I.L -, il Sindacato Autonomo Dipendenti I.N.C.I.C.; Viste l'accordo collettivo 30 ottobre 1953, che approva il testo unico delle clausole contrattuali e relativa tabella per i lavoratori dipendenti dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini e dai comuni, per lo stesso servizio, assunti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 31 gennaio 1947, n. 135, stipulato tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo, l'Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo e la Federazione Nazionale Lavorattori Imposte di Consumo - C.G.I.L - il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo - C.I.S.L.; Visto l'accordo collettivo 9 luglio 1959, recante modifiche al testo unico approvato col predetto accordo collettivo 30 ottobre 1953, stipulato tra le medesime parti dello stesso accordo 30 settembre 1953; Visto l'accordo collettivo 17 febbraio 1955, (art. 3), sul trattamento economico del personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo, stipulato tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo, l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo - C.G.I.L. -, il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo - C.I.S.L. - l'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo collettivo 22 dicembre 1958, e relative tabelle, per la proroga delle indennita' previste dagli accordi regionali per il personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo stipulate tra l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo, l'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo - C.G.I.L. - il Sindacato Nazionale Lavoratori Imprese di Consumo - C.I.S.L. -, il Sindacato Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo - C.I.S.N.A.L. -, l'Unione italiana del Lavoro, il Sindacato italiano Autonomo di Lavoratori Imposte di Consumo; Visto l'accordo collettivo 8 luglio 1959 e relative tabelle, sul trattamento economico del personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo, stipulata tra le medesime parti di cui al predetto accordo collettivo 22 dicembre 1958; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 142 del 5 marzo 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati: l'accordo collettivo 15 dicembre 1952, relativo alla applicazione della scala mobile sulla indennita' di contingenza per i dipendenti dalle aziende appaltatrici delle imposte di consumo e dai comuni, per lo stesso servizio, assunti in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 31 gennaio 1947, n. 135; l'accordo collettivi 30 ottobre 1953, che approva il testo unico delle clausole contrattuali relative ai lavoratori dipendenti degli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini a dai comuni, per lo stesso servizio, assunti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135; l'accordo collettivo 9 luglio 1954, recante modifiche al testo unico approvato col predetto accordo collettivo 30 ottobre 1953; l'accordo collettivo 17 febbraio 1955 (art. 3), relativo al trattamento economico del personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo; l'accordo collettivo 22 dicembre 1955, relativo alla proroga delle indennita' previste dagli accordi regionali per il personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo; l'accordo collettivo 8 luglio 1959, relativo al trattamento economico del personale dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese imprese appaltatrici delle imposte di consumo e tasse affini e di tutti i lavoratori assunti dai Comuni, per lo stesso servizio, a i sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 gennaio 1957, n. 135. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962. Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 45. - VILLA