IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  14  luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad
emanare  norme  transitorie,  per  garantire  minimi  di  trattamento
economico e normativo ai lavoratori;
  Vista  la  legge  1  ottobre  1960, n. 1027, recante modifiche alla
predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
  Visto  l'accordo  collettivo  17  dicembre 1952, per l'applicazione
della  scala  mobile sulla indennita' di contingenza per i dipendenti
delle aziende appaltatrici delle imposte di consumo e dei comuni, per
lo  stesso servizio, assunti in forza del decreto legislativo al Capo
provvisorio  dello  Stato  31  gennaio  1947,  n.  135, stipulato tra
l'Associazione   Nazionale   Comuni   italiani,   l'Unione  Nazionale
Appaltatori Imposte di consumo, l'Istituto Nazionale Gestione Imposte
di  Consumo, e la Federazione Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo
C.G.I.L.,-  il  Sindacato  Nazionale  Lavoratori Imposte di Consumo -
U.I.L -, il Sindacato Autonomo Dipendenti I.N.C.I.C.;
  Viste  l'accordo  collettivo  30 ottobre 1953, che approva il testo
unico delle clausole contrattuali e relativa tabella per i lavoratori
dipendenti  dagli appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini
e  dai  comuni,  per lo stesso servizio, assunti ai sensi del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato, 31 gennaio 1947, n.
135,  stipulato  tra  l'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo,
l'Istituto  Nazionale  Gestione  Imposte  Consumo  e  la  Federazione
Nazionale  Lavorattori  Imposte  di  Consumo - C.G.I.L - il Sindacato
Nazionale Lavoratori Imposte di Consumo - C.I.S.L.;
  Visto  l'accordo  collettivo  9  luglio  1959, recante modifiche al
testo  unico  approvato  col  predetto  accordo collettivo 30 ottobre
1953,  stipulato  tra  le  medesime  parti  dello  stesso  accordo 30
settembre 1953;
  Visto   l'accordo  collettivo  17  febbraio  1955,  (art.  3),  sul
trattamento   economico   del   personale   dipendente   da   aziende
appaltatrici   delle  imposte  di  consumo,  stipulato  tra  l'Unione
Nazionale   Appaltatori  Imposte  di  Consumo,  l'Istituto  Nazionale
Gestione  Imposte  di  Consumo  e la Federazione Nazionale Lavoratori
Imposte  di  Consumo  - C.G.I.L. -, il Sindacato Nazionale Lavoratori
Imposte  di  Consumo  -  C.I.S.L.  - l'Unione italiana del Lavoro, la
Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
  Visto  l'accordo  collettivo  22 dicembre 1958, e relative tabelle,
per  la proroga delle indennita' previste dagli accordi regionali per
il  personale  dipendente  da  aziende  appaltatrici delle imposte di
consumo  stipulate  tra  l'Unione  Nazionale  Appaltatori  Imposte di
Consumo,  l'Istituto  Nazionale  Gestione  Imposte  di  Consumo  e la
Federazione  Nazionale  Lavoratori Imposte di Consumo - C.G.I.L. - il
Sindacato  Nazionale  Lavoratori  Imprese di Consumo - C.I.S.L. -, il
Sindacato  Nazionale  Lavoratori Imposte di Consumo - C.I.S.N.A.L. -,
l'Unione  italiana  del  Lavoro,  il  Sindacato  italiano Autonomo di
Lavoratori Imposte di Consumo;
  Visto  l'accordo  collettivo  8 luglio 1959 e relative tabelle, sul
trattamento   economico   del   personale   dipendente   da   aziende
appaltatrici  delle  imposte  di  consumo,  stipulata tra le medesime
parti di cui al predetto accordo collettivo 22 dicembre 1958;
  Vista  la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 142 del 5 marzo
1961,  degli  accordi  sopra indicati, depositati presso il Ministero
del   lavoro   e   della  previdenza  sociale  che  ne  ha  accertato
l'autenticita';
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  I  rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono
stati stipulati:
    l'accordo collettivo 15 dicembre 1952, relativo alla applicazione
della  scala  mobile sulla indennita' di contingenza per i dipendenti
dalle aziende appaltatrici delle imposte di consumo e dai comuni, per
lo stesso servizio, assunti in forza del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato, 31 gennaio 1947, n. 135;
    l'accordo  collettivi 30 ottobre 1953, che approva il testo unico
delle  clausole  contrattuali relative ai lavoratori dipendenti degli
appaltatori delle imposte di consumo e tasse affini a dai comuni, per
lo stesso servizio, assunti ai sensi del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135;
    l'accordo  collettivo  9  luglio 1954, recante modifiche al testo
unico approvato col predetto accordo collettivo 30 ottobre 1953;
    l'accordo  collettivo  17  febbraio  1955  (art.  3), relativo al
trattamento   economico   del   personale   dipendente   da   aziende
appaltatrici delle imposte di consumo;
    l'accordo  collettivo  22  dicembre  1955,  relativo alla proroga
delle  indennita'  previste  dagli accordi regionali per il personale
dipendente da aziende appaltatrici delle imposte di consumo;
    l'accordo  collettivo  8  luglio  1959,  relativo  al trattamento
economico  del  personale  dipendente  da  aziende appaltatrici delle
imposte di consumo;
sono  regolati  da  norme  giuridiche  uniformi  alle  clausole degli
accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
  I  minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono
inderogabili  nei  confronti  di  tutti i lavoratori dipendenti dalle
imprese  imprese appaltatrici delle imposte di consumo e tasse affini
e di tutti i lavoratori assunti dai Comuni, per lo stesso servizio, a
i  sensi  del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21
gennaio 1957, n. 135.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inseriti
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1961

                               GRONCHI

                                                      FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1962.
  Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 45. - VILLA