La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo nel giugno 1962.