La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  facilitazioni  di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del
testo  unico  delle  leggi  per le elezioni della Camera dei deputati
approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n.  361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno
luogo nel giugno 1962.