La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  diritto  all'indennita'  di  residenza  previsto dalla legge 22
novembre 1954, n. 1107, decorre dalla data indicata nel provvedimento
emanato  dalla Commissione provinciale, contemplata nell'articolo 105
del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e relative modificazioni.
  Esso  ha la durata massima di cinque anni e potra' essere rinnovato
a  domanda dell'interessato, nel qual caso la Commissione provinciale
dovra' di nuovo pronunciarsi.
  Ai  titolari  delle  farmacie  situate  nei  Comuni con popolazione
inferiore  ai  tremila abitanti l'indennita' di residenza puo' essere
concessa  fino  alla  misura  di  400.000  lire annue purche' il loro
reddito, tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, non
superi le 800.000 lire annue.