La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di documenti caratteristici. La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e negli altri casi indicati dal regolamento per gli ufficiali ed i sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi indicati dal regolamento per i militari di truppa. I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa, dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa.