IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore a approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 1095; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Articolo unico. E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 12 ottobre 1961, con la quale si conviene di aumentare, a decorrere dal 1 novembre 1960, i contributi che l'Ente finanziatore dovra' pagare per il mantenimento del posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di "Ispezione degli alimenti di origine animale" presso la Facolta' di medicina veterinaria dell'Universita' di Milano e di istituire, a decorrere dalla stessa data, un fondo speciale di previdenza per l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio da corrispondere al titolare del posto stesso - fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione istitutiva del posto in parola stipulata il 3 agosto 1955, ed approvata e resa esecutiva con decreto Presidenziale 15 luglio 1956, n. 1095 - il cui importo sara' annualmente versato allo Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 settembre 1962 SEGNI GUI - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 80. - VILLA