IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione superiore a
approvato  con  regio  decreto  31  agosto 1933, n. 1592 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Veduto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956,
n. 1095;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;
                           Articolo unico.

  E'  approvata  e  resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in
Milano  in  data  12  ottobre  1961,  con  la  quale  si  conviene di
aumentare,  a  decorrere dal 1 novembre 1960, i contributi che l'Ente
finanziatore   dovra'   pagare  per  il  mantenimento  del  posto  di
professore  di  ruolo  destinato all'insegnamento di "Ispezione degli
alimenti   di   origine  animale"  presso  la  Facolta'  di  medicina
veterinaria  dell'Universita'  di  Milano e di istituire, a decorrere
dalla  stessa  data,  un fondo speciale di previdenza per l'eventuale
trattamento  economico di cessazione dal servizio da corrispondere al
titolare  del  posto  stesso  -  fermi  restando  tutti  i patti e le
clausole  contenuti  nella convenzione istitutiva del posto in parola
stipulata il 3 agosto 1955, ed approvata e resa esecutiva con decreto
Presidenziale  15  luglio  1956,  n.  1095  -  il  cui  importo sara'
annualmente versato allo Stato.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 settembre 1962

                                SEGNI

                                                     GUI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 dicembre 1962
  Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 80. - VILLA