La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1921, n. 2174, per la vendita al dettaglio nell'ambito del proprio Comune e dei Comuni viciniori dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sanita' e d'igiene e quelle concernenti le centrali del latte.