La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
Convenzione  tra  l'Italia  e  la  Svizzera  relativa  agli  uffici a
controlli  nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, con
Protocollo finale, conclusa a Berna l'11 marzo 1961.