La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1 luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alle ex Gestioni patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli Istituti autonomi per le case popolari o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attivita' artigianali. Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.