La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  per  il riscatto degli alloggi per terremotati contenute
nella legge 1 luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  17  gennaio 1959, n. 2, si riferiscono
anche  alle  botteghe  comprese  negli  edifici  appartenenti alle ex
Gestioni  patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli
Istituti  autonomi  per le case popolari o all'Istituto nazionale per
le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate
come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive
Amministrazioni  ad  uso  promiscuo,  ovvero  destinate  ad attivita'
artigianali.
  Agli  acquirenti  di tali botteghe si applicano i benefici previsti
nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.