La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. All'articolo 18 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e' aggiunto il seguente comma: "Il primo comma del presente articolo costituisce interpretazione autentica dell'articolo 117 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, a seguito della abrogazione dell'articolo 119 dello stesso testo unico disposta dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - TAVIANI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO