La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  stipendi  degli  ufficiali sanitari e dei medici addetti agli
uffici  sanitari  comunali  nominati  in  seguito  a  concorso,  sono
deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio
comunale.  In  ogni  caso,  gli  stipendi  minimi  non possono essere
inferiori  allo  stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto
al  coefficiente  271, ai sensi della tabella allegata al decreto del
Presidente  della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. E' riconosciuto,
a  tutti  gli  effetti di carriere ed economici, il servizio prestato
presso altri enti locali.
  Contro  il  provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso
alla   Giunta   provinciale   amministrativa,  integrata  dal  medico
provinciale".