La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e' sostituito dal seguente: "I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, fermo restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 giugno 1964 SEGNI MORO - MEDICI - TAVIANI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE