IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935.
  n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 aprile
1936, n. 1155;
  Considerato  che  per  i  lavoratori soci di cooperative, carovane,
compagnie,   gruppi   ed   altre   associazioni  esercenti  attivita'
complementari  del  traffico  non  e' possibile un regolare controllo
della disoccupazione;
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di esonerare i predetti lavoratori
dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  Vista la deliberazione del Comitato speciale dell'assicurazione per
la  disoccupazione  involontaria  in  data  5  giugno  1963 trasmessa
dall'istituto nazionale della previdenza sociale in data 21 settembre
1963;
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Sono    esonerati    dall'obbligo    dell'assicurazione    per   la
disoccupazione   involontaria   i  lavoratori  soci  di  cooperative,
carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attivita'
complementari  del  traffico,  in  quanto i lavoratori medesimi siano
occupati nei lavori assunti dalle cooperative o dagli altri organismi
cui appartengono e siano da questi retribuiti.
  Per attivita' complementari del traffico si intendono, agli effetti
del  presente  decreto,  quelle di cui alla penultima frase del primo
comma  dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  12  agosto  1947,  n. 869, contenente nuove disposizioni sulle
integrazioni  salariali e ratificato, con modificazioni, con legge 21
maggio 1951, n. 498.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 aprile 1964

                                SEGNI

                                                                BOSCO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1964
  Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 72. - VILLA