IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935. n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 aprile 1936, n. 1155; Considerato che per i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attivita' complementari del traffico non e' possibile un regolare controllo della disoccupazione; Ritenuta pertanto l'opportunita' di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria; Vista la deliberazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria in data 5 giugno 1963 trasmessa dall'istituto nazionale della previdenza sociale in data 21 settembre 1963; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attivita' complementari del traffico, in quanto i lavoratori medesimi siano occupati nei lavori assunti dalle cooperative o dagli altri organismi cui appartengono e siano da questi retribuiti. Per attivita' complementari del traffico si intendono, agli effetti del presente decreto, quelle di cui alla penultima frase del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali e ratificato, con modificazioni, con legge 21 maggio 1951, n. 498. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 aprile 1964 SEGNI BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 72. - VILLA