IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 127; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per la sanita'; Decreta: Art. 1. Le domande intese ad ottenere le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 127, anche se riguardanti stazioni di fecondazione dotate di stalloni di puro sangue inglese e da trotto, devono essere inviate all'Istituto di incremento ippico competente per territorio non oltre il 15 agosto dell'anno precedente quello di inizio dell'esercizio della fecondazione. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni: a) nome, cognome, domicilio del richiedente; b) localita' dove funzionera' la stazione di fecondazione; c) numero e razza o produzione tipica dei cavalli ed asini stalloni che si intendono destinare alla riproduzione; d) estremi dell'avvenuto versamento della quota di cui al successivo art. 13. Alla domanda deve unirsi il certificato comprovante il titolo di studio conseguito dal richiedente, comunque non inferiore alla licenza elementare, il certificato di buona condotta ed una relazione sull'attrezzatura della istituenda stazione.