IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sulla  istruzione superiore
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  decreto  legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato
con modifiche con legge 24 giugno 1950, numero 465;
  Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  approvata  e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in
Messina  il  18  giugno  1964,  per  il  finanziamento di un posto di
assistente ordinario presso la cattedra di "Clinica chirurgica" della
Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.