IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, a. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio "Umberto di Savoia" in Roma, gia' in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 10 ottobre 1963; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1963 e' istituita in Roma una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio. A decorrere dalla stessa data, la Scuola tecnica commerciale statale "Umberto di Savoia" di Roma e' soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi gia' iniziati.