IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la, legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio in Saluzzo, gia' in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1 ottobre 1963; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1963 e' istituita in Saluzzo (Cuneo) una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio. A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale di Saluzzo e' soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi gia' iniziati.