IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale il Governo e'
stato  delegato ad emanare norme per la repressione delle frodi nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;
  Udito  il  parere  della Commissione parlamentare di cui all'art. 1
della predetta legge;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste, di
concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per
le  finanze,  per  il  tesoro, per l'industria e il commercio, per il
commercio con l'estero e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  uva  fresca  si  intende il frutto maturo della vite come pure
l'uva  stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve
siano  suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina
e di fermentare spontaneamente.
  Per  uva  secca  o  passa  si  intende l'uva il cui appassimento ha
raggiunto  un punto tale da non consentire la pigiatura diretta con i
mezzi  ordinari  di  cantina  e  che  non  puo', comunque, fermentare
spontaneamente e normalmente.
  Per  uva  ammostata  si  intende  l'uva  fresca pigiata con o senza
raspi.
  Per  mosto  o  mosto  d'uva  si  intende  il prodotto che si ricava
dall'uva  fresca  o  ammostata  mediante  pigiatura  e  sgrondatura o
torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore
a B°.
  Per mosto muto si intende il mosto la cui fermentazione alcolica e'
impedita  mediante  particolari pratiche enologiche, consentite dalle
vigenti disposizioni.
  Per  mosto  concentrato  si  intende il prodotto non caramellizzato
ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto,
escluso  l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densita'
non inferiore a 28 Baume'.
  Per  mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato
ottenuto  mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a
riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica.
  Per  filtrato dolce al intende il mosto parzialmente fermentato, la
cui  ulteriore  fermentazione  alcolica  e' stata ostacolata mediante
filtrazione  o  centrifugazione,  con  l'ausilio  eventuale  di altri
trattamenti e pratiche consentiti.
  Per  mistella o sifone si intende il prodotto ottenuto dal mosto di
gradazione  alcolica  complessiva  naturale  non inferiore a 12° reso
infermentescibile  mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole
in quantita' tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno
di 16° ed a non piu' di 22°.
  Per gradazione alcolica o grado alcolico o alcole svolto si intende
la quantita' percentuale in volume di alcole effettivamente presente,
determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.
  Per  gradazione  alcolica potenziale o alcole potenziale (alcole da
svolgere)  si  intende  quello  ottenibile dalla, fermentazione degli
zuccheri  presenti,  calcolati  come  zucchero  invertito (grammi per
cento  ml  a 20° C) ed adottando, come coefficiente di trasformazione
zucchero in peso-alcole in volume, il fattore 0,6.
  Per  gradazione  alcolica  complessiva  o  gradazione complessiva o
grado  alcolico  complessivo (alcole svolto e da svolgere) si intende
la gradazione alcolica piu' l'alcole potenziale.
  Per  gradazione  complessiva  naturale  si  intende  la  gradazione
complessiva  che il prodotto presenta prima di avere subito qualsiasi
correzione o mescolanza.
  Per gradazione di acidita' degli aceti si intende l'acidita' totale
espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di aceto e determinata
secondo i metodi ufficiali di analisi.