IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della predetta legge; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per la sanita'; Decreta: Art. 1. Per uva fresca si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina e di fermentare spontaneamente. Per uva secca o passa si intende l'uva il cui appassimento ha raggiunto un punto tale da non consentire la pigiatura diretta con i mezzi ordinari di cantina e che non puo', comunque, fermentare spontaneamente e normalmente. Per uva ammostata si intende l'uva fresca pigiata con o senza raspi. Per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a B°. Per mosto muto si intende il mosto la cui fermentazione alcolica e' impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti disposizioni. Per mosto concentrato si intende il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto, escluso l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densita' non inferiore a 28 Baume'. Per mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica. Per filtrato dolce al intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti. Per mistella o sifone si intende il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12° reso infermentescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in quantita' tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16° ed a non piu' di 22°. Per gradazione alcolica o grado alcolico o alcole svolto si intende la quantita' percentuale in volume di alcole effettivamente presente, determinata secondo i metodi ufficiali di analisi. Per gradazione alcolica potenziale o alcole potenziale (alcole da svolgere) si intende quello ottenibile dalla, fermentazione degli zuccheri presenti, calcolati come zucchero invertito (grammi per cento ml a 20° C) ed adottando, come coefficiente di trasformazione zucchero in peso-alcole in volume, il fattore 0,6. Per gradazione alcolica complessiva o gradazione complessiva o grado alcolico complessivo (alcole svolto e da svolgere) si intende la gradazione alcolica piu' l'alcole potenziale. Per gradazione complessiva naturale si intende la gradazione complessiva che il prodotto presenta prima di avere subito qualsiasi correzione o mescolanza. Per gradazione di acidita' degli aceti si intende l'acidita' totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di aceto e determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.