IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  il  testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato
con  regio  decreto  16  luglio  1905,  n. 646, ed il regolamento per
l'esecuzione  del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5
maggio   1910,   n.  472,  nonche'  le  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il proprio decreto 16 aprile 1959, n. 426;
  Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  il decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
  Sentito   il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il
risparmio;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito  il  Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per
il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  misura  degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari
agli  Istituti  di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e
non  pagate  e'  ragguagliata  al  saggio del mutuo maggiorato di tre
punti.