IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, ed il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il proprio decreto 16 aprile 1959, n. 426; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. La misura degli interessi di mora da corrispondersi dai mutuatari agli Istituti di credito fondiario ed edilizio sulle somme dovute e non pagate e' ragguagliata al saggio del mutuo maggiorato di tre punti.