IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
espresso con voto n. 165, emesso nell'adunanza del 16 febbraio 1965;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici;

                              Decreta:

  1.  - L'abitato di Bassano in Teverino, in provincia di Viterbo, e'
aggiunto,   a   norma   dell'art.   1,   sub.  7,  del  decreto-legge
luogotenenziale  30  giugno  1918 n. 1019 e a tutti gli effetti della
legge  9  luglio  1908 n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella
tabella  D,  allegata  alla  legge  stessa  consolidamento  di  frane
minaccianti  abitati,  limitatamente  alla zona circoscritta in linea
arancione nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.
  2.  -  L'abitato  medesimo  e'  aggiunto,  a norma dello art. 4 del
decreto  luogotenenziale  13  aprile  1919,  numero 568 e a tutti gli
effetti  della  citata  legge  9 luglio 1908, n. 445. titolo IV. agli
abitati   indicati  nella  tabella  E,  allegata  alla  legge  stessa
(trasferimento  di  abitati  minacciati  da frane, limitatamente alla
zona  indicata in tratteggio azzurro nell'annessa planimetria vistata
dal Ministro proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 maggio 1965

                               SARAGAT

                                                              MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1965
  Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 74. - VILLA