La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'organico della banda della Guardia di finanza e' compreso nell'organico generale del Corpo ed e' cosa stabilito: 1 ufficiale, maestro direttore, 1 maresciallo maggiore, carica speciale, vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri, musicanti. Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma, anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.