IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Sentita la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto speciale predetto; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste; Decreta: Art. 1. Le foreste di cui all'allegato "A" del presente decreto di proprieta' dello Stato nel territorio regionale sono trasferite al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'articolo 55, n. 1, dello Statuto, con effetto dal 1 gennaio 1965. Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in tutti i rapporti relativi ai beni forestali esistenti nel territorio della Regione, esclusi quelli appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali, nonche' nella concessione di pertinenze idrauliche disposte in favore dell'Azienda statale foreste demaniali. L'Azienda autonoma delle foreste demaniali, entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, trasmettera' un elenco descrittivo delle foreste oggetto di trasferimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvedera' alla nomina dei delegati regionali che parteciperanno alla stesura dei verbali di consegna.