IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia emanato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
  Sentita  la Commissione paritetica di cui all'art. 65 dello Statuto
speciale predetto;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  per  l'interno,  per  le  finanze  e  per
l'agricoltura e foreste;

                              Decreta:

                               Art. 1.

  Le  foreste  di  cui  all'allegato  "A"  del  presente  decreto  di
proprieta'  dello  Stato  nel territorio regionale sono trasferite al
patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi dell'articolo 55, n.
1, dello Statuto, con effetto dal 1 gennaio 1965.
  Dalla stessa data la Regione succede allo Stato in tutti i rapporti
relativi  ai  beni  forestali esistenti nel territorio della Regione,
esclusi   quelli   appartenenti   all'Azienda  patrimoni  riuniti  ex
economali,   nonche'   nella  concessione  di  pertinenze  idrauliche
disposte in favore dell'Azienda statale foreste demaniali.
  L'Azienda  autonoma  delle  foreste  demaniali, entro un mese dalla
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  trasmettera'  un elenco
descrittivo  delle  foreste  oggetto  di  trasferimento al Presidente
della Giunta regionale, il quale provvedera' alla nomina dei delegati
regionali che parteciperanno alla stesura dei verbali di consegna.