La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le parole "sede stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio 1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e precisazione della localita' in cui il produttore diretto agricolo intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 1965 SARAGAT MORO - LAMI STARNUTI - FERRARI AGGRADI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE