La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  parole  "sede  stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio
1963,   n.  59,  si  riferiscono  semplicemente  alla  indicazione  e
precisazione  della  localita'  in cui il produttore diretto agricolo
intenda  effettuare  la  vendita  e  non  comportano  per  lo  stesso
obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e
simili stabilmente fissati al suolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                 MORO - LAMI STARNUTI
- FERRARI AGGRADI
TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE