IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
  Vista  la  legge 18 dicembre 1897, n. 5188, che reca modifiche alla
legge anzidetta;
  Visto il decreto presidenziale 28 settembre 1962, n. 1588, relativo
alla  dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla
Marina militare nel territorio del comune di Napoli;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  Il   termine   previsto  dall'art.  2,  primo  comma,  del  decreto
presidenziale  28  settembre 1962, n. 1588, citato nelle premesse, e'
prorogato di ventiquattro mesi.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti, di osservarlo e di
farlo osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                            ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 agosto 1965
  Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 52. - VILLA