La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 Presupposti e finalita' della legge 
 
  Lo Stato considera il cinema mezzo  di  espressione  artistica,  di
formazione  culturale,  di  comunicazione  sociale  e  ne   riconosce
l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di
distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di  rilevante
interesse generale. 
  Pertanto lo Stato: 
    a)  favorisce  il  consolidarsi  dell'industria   cinematografica
nazionale nei suoi diversi settori; 
    b) promuove la struttura industriale  a  partecipazione  statale,
assicurando che sia di integrazione all'industria  privata  ed  operi
secondo criteri di economicita'; 
    c) incoraggia ed  aiuta  le  iniziative  volte  a  valorizzare  e
diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo  ai  film  di
notevole interesse artistico e culturale; 
    d) assicura, per fini culturali ed  educativi,  la  conservazione
dei patrimonio filmico nazionale e la sua  diffusione  in  Italia  ed
all'estero; 
    e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi  e
ricerche nel settore cinematografico.