IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
  Vista  la  tariffa  dei  dazi doganali d'importazione approvata con
decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
  Vista  la  legge  25  giugno  1952,  n.  766,  che  ratifica  e da'
esecuzione,  tra  l'altro,  al  Trattato  che istituisce la Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
  Vista  la  legge  14  ottobre  1957,  n.  1203,  che ratifica e da'
esecuzione  ai  seguenti  Accordi internazionali firmati a Roma il 25
marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia
atomica  ed  Atti  allegati;  Trattato  che  istituisce  la Comunita'
economica  europea  ed  Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune
istituzioni comuni alle Comunita' europee;
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4
della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dal  1  ottobre  1965  al 31 dicembre 1965, per la "carne congelata
della  specie  bovina  domestica"  (voce della tariffa ex 02.01-A-II)
destinata  alla  trasformazione sotto controllo doganale, proveniente
da  Paesi  estranei  alla  Comunita' Economica Europea, si applica il
dazio  del 10% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate
17.000 espresse in carne non disossata.
  Per l'utilizzo del suddetto contingente, 100 Kg. di carne disossata
equivalgono a 130 Kg. di carne non disossata.