IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti
caratteristici  degli  ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di
truppa  dell'Esercito,  della  Marina,  dell'Aeronautica  e del Corpo
della guardia di finanza;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  la  difesa  di concerto con il
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I   documenti   caratteristici   hanno   lo   scopo  di  registrare
tempestivamente  il  giudizio  personale,  diretto  ed  obiettivo dei
superiori  sui  servizi prestati e sul rendimento dato dell'ufficiale
rilevando le qualita' da questo dimostrate.