IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1. I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale, diretto ed obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento dato dell'ufficiale rilevando le qualita' da questo dimostrate.