IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato  con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato
con   regio   decreto   5   ottobre   1939,  n.  1743,  e  successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto   il  regio  decreto-legge  20  giugno  1935,  numero  1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro, per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Lettere sono aggiunti quelli di:
    Epigrafia greca;
    Archeologia cristiana;
    Storia economica;
    Storia della critica letteraria;
    Storia del teatro italiano;
    Filologia germanica;
    Antropologia culturale;
    Sociologia;
    Papirologia.
  Art.  30,  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Filosofia sono aggiunti quelli di:
    Filosofia della scienza;
    Antropologia culturale;
    Sociologia;
    Logica.
  Art.   52.   -  Nell'elenco  degli  insegnamenti  fondamentali  per
l'indirizzo   applicativo   del   corso   di  laurea  in  Matematica,
l'insegnamento  di "Calcolo delle probabilita'", e' spostato al terzo
anno degli insegnamenti fondamentali comuni a tutti gli indirizzi.
  Art.  62. - L'insegnamento fondamentale di "Mineralogia" (gruppo B)
del  2°  anno del biennio del corso di laurea in Ingegneria mineraria
e' soppresso.
  L'insegnamento   di   petrografia   (gruppo   B)  del  triennio  di
applicazione  del predetto corso di laurea e' abrogato. Al loro posto
viene istituito l'insegnamento di "Mineralogia e petrografia" (gruppo
B)   che   e'   collocato   tra  gli  insegnamenti  del  triennio  di
applicazione.
  Nell'orientamento  A)  gli  insegnamenti a scelta dello studente di
"Tecnologie  generali"  (gruppo  C) e "Tecnologie speciali minerarie"
(gruppo C) sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
    31) Tecnologie meccaniche (gruppo C);
    32) Tecnologie speciali metallurgiche (gruppo C);
    33) Controlli automatici (gruppo C).
  Nell'orientamento   C)   a   scelta   dello  studente  e'  aggiunto
l'insegnamento  di  "Complementi  di  mineralogia  e  di petrografia"
(gruppo C).
  Gli  articoli  89 e 90, relativi alla Scuola di specializzazione in
pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art. 92 (gia' 89). - La durata dei corsi e' di tre anni.
  Art.  93  (gia'  90).  - Le materie d'insegnamento sono le seguenti
distribuite nei tre anni di corso:
    1° Anno:
      1)  Nozioni  di embriologia e di anatomia del periodo evolutivo
(annuale);
      2)  Puericultura  con  particolare  riguardo alla fisiologia di
tale  periodo  evolutivo ed in esso, dei processi dell'accrescimento,
dell'alimentazione e della nutrizione (biennale);
      3) Patologia del neonato (annuale);
      4) Anatomia patologica;
      5) Malattie oculari dei bambini (annuale);
      6) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
      7) Genetica medica.
    2° Anno:
      1) Clinica pediatrica (biennale);
      2) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
      3) Anatomia patologica (biennale);
      4) Malattie infettive dell'infanzia (biennale);
      5) Otorinolaringoiatria infantile;
      6) Dermosifilopatica;
      7)  Puericultura,  con  particolare  estensione ai suoi aspetti
sociali ed igienici e legislazione scolastica (biennale).
    Gli  articoli 104 e 105, relativi alla Scuola di specializzazione
in clinica oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
  Art.  106 (gia' 104). - La durata dei corsi e' di quattro anni e il
numero complessivo degli iscritti e' di 25.
  Art. 107 (gia' 105). - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono
i seguenti:
    1° Anno:
      1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
      2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
      3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e
dei liquidi oculari;
      4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
      5) Microbiologia ed igiene oculare.
    2° Anno:
      1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare
(biomicroscopia,      oftalmoscopia,     perimetria,     campimetria,
adattometria,   senso   cromatico,   tonometria,   tonografia,  esami
elettrofunzionali, radiologia);
      2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
      3) Anatomia patologica oculare;
      4)  Patologia e clinica oculare (malattia delle palpebre, della
congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea o della sclera).
    3° Anno:
      1)  Patologia  e clinica oculare (malattie del cristallino, del
vitreo,  dell'urea,  della  retina,  del  nervo  ottico  e  delle vie
ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);
      2) Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione
binoculare. Ortottica e pleottica;
      3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
      4) Tecnica operatoria (1ª parte).
    4° Anno:
      1) Neurooftalmologia;
      2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
      3)  Malattie  professionali.  Infortunistica  e medicina legale
oculare;
      4) Tecnica operatoria (2ª parte).
    Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno.
  Alla   fine   del   corso  gli  iscritti,  oltre  a  presentare  la
dissertazione  scritta ed a sostenere la relativa discussione a norma
dell'art. 84 del presente statuto, devono sostenere una prova pratica
sull'ammalato.
  L'art.  111, relativo alla Scuola di specializzazione in neurologia
e psichiatria e' abrogato e sostituito dal seguente.
  Art.  113 (gia' 111). - Le materie di insegnamento sono le seguenti
distribuite in tre anni di corso:
    1) Istologia e anatomia umana normale;
    2) Fisiologia applicata del sistema nervoso;
    3) Istologia ed anatomia patologica;
    4) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale);
    5)  Clinica  oculistica  (in  rapporto  alle malattie del sistema
nervoso);
    6) Semeiologia dell'udito e dell'apparato vestibolare;
    7) Psicologia, psicopatologia e psichiatria;
    8)  Psicopatologia  forense,  medicina  legale  e  infortunistica
inerente al sistema nervoso;
    9) Elementi di neurochirurgia;
    10)   Tecniche   diagnostiche   e   di   laboratorio   (esercizi)
(triennale).
  Alla fine del primo anno gli esami verteranno su:
    1) Istologia ed anatomia umana normale;
    2) Fisiologia applicata del sistema nervoso;
    3)   Clinica  delle  malattie  nervose  e  mentali  (semeiologia,
neurologia e psichiatria) (1° anno);
    4) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (esercizi).
  Alla fine del secondo anno gli esami verteranno su:
    1) Istologia ed anatomia patologica;
    2)  Clinica  oculistica  (in  rapporto  alle malattie del sistema
nervoso);
    3) Semeiologia dell'udito e dell'apparato vestibolare;
    4)  Clinica  delle  malattie nervose e mentali (anatomia clinica)
(20 anno);
    5) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (esercizi).
  Alla fine del terzo anno gli esami verteranno su:
    1)  Psicopatologia  forense,  medicina  legale  e  infortunistica
inerente al sistema nervoso;
    2) Elementi di neurochirurgia;
    3) Psicologia, psicopatologia e psichiatria;
    4) Clinica delle malattie nervose e mentali (terzo anno);
    5) Tecniche diagnostiche e di laboratorio (esercizi).
  Dopo  l'art. 147, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi
alla  istituzione  delle  Scuole  di  specializzazione  in  igiene  e
medicina   scolastica,   in  malattie  endocrine  e  metaboliche,  in
gerontologia e geriatria.
  Scuola di specializzazione in igiene e medicina scolastica
  Art.  148.  -  Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
Scuola di specializzazione in "Igiene e medicina scolastica" con sede
presso l'Istituto di igiene di questa Universita'.
  La   direzione   della   Scuola   sara'   tenuta  per  un  biennio,
alternativamente,  dal  direttore  della  clinica  pediatrica  e  dal
cattedratico, di ruolo o fuori ruolo, di igiene.
  Art.  149.  -  La durata del corso e' di due anni e il numero degli
iscritti e' di venti per ogni corso.
  Art. 150. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti, distribuite
nei due anni di corso.
  1° Anno:
    1) Demografia, statistica sanitaria e medicina sociale;
    2) Igiene dell'alimentazione;
    3) Igiene scolastica e legislazione scolastica;
    4)  Patologia  e clinica delle malattie proprie dell'eta' scolare
(10 corso);
    5)  Epidemiologia  e  profilassi delle malattie proprie dell'eta'
scolare (10 corso);
    6)   Diagnostica   di  laboratorio  delle  malattie  infettive  e
parassitarie dell'eta' scolare.
  2° Anno:
    1) Pedagogia e ortofrenia;
    2) Psicologia del lavoro mentale e psicologia sperimentale;
    3) Auxologia ed educazione fisica;
    4)  Patologia  e clinica delle malattie proprie dell'eta' scolare
(20 corso);
    5)  Epidemiologia  e  profilassi delle malattie proprie dell'eta'
scolare (20 corso);
    6) Fisiopatologia dell'eta' puberale;
    7) Psiconeurologia dell'eta' scolastica.
  Gli   insegnamenti  sono  integrati  da  esercitazioni  teoriche  e
pratiche.  Saranno  altresi' tenute conferenze su argomenti attinenti
all'igiene,  alla  organizzazione  di assistenza medico-scolastica ed
alla neuropsichiatria infantile.
  Alla  fine  di ciascun anno di corso gli studenti iscritti dovranno
sostenere  le  prove  degli insegnamenti annuali, mentre quelle degli
insegnamenti biennali saranno sostenuti alla fine del secondo corso.
  Gli  iscritti dovranno seguire turni di internato secondo gli orari
stabiliti dalla Direzione della scuola.
  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una dissertazione
scritta.
  Scuola di specializzazione in malattie endocrine e metaboliche
  Art.  151.  -  Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
Scuola di specializzazione delle malattie endocrine e metaboliche con
sede  presso  l'Istituto di clinica medica generale, il cui direttore
e' anche direttore della Scuola.
  Art.  152.  -  Alla  Scuola  di  specializzazione vengono ammessi i
laureati  in Medicina e chirurgia in numero di 30 per l'intero corso.
Nel  caso  che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero
compatibile  con  la  disposizione  di  cui sopra, l'ammissione sara'
subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami.
  Il direttore puo' concedere l'iscrizione al 20 anno di corso a chi,
essendo in possesso dei requisiti citati dal titolo X, art. 80, dello
statuto dell'Universita' di Cagliari, abbia conseguito l'abilitazione
alla  libera  docenza  in Clinica medica generale, Patologia speciale
medica o Semeiotica medica.
  Art. 153. - La durata dei corsi e' di 2 anni.
  Art.  154.  -  Durante  il  secondo  anno  di corso verranno tenute
esercitazioni  di clinica delle malattie endocrine e del metabolismo,
di diagnostica di laboratorio ed altre di indole pratica.
  I  corsi  saranno  integrati  da conferenze su argomenti scelti dal
direttore   della   Scuola;   esse   saranno   dedicate   a  problemi
endocrinologici  e  metabolici che interessino branche specialistiche
della medicina.
  Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  della  frequenza  ai  corsi,  alle
conferenze  ed  alle  esercitazioni  sia  teoriche che pratiche e non
possono  essere  ammessi  all'anno di corso successivo se non avranno
superato gli esami dell'anno cui sono iscritti.
  Art.  155.  -  L'esame di diploma consistera' nella presentazione e
discussione  di una dissertazione scritta su un argomento riguardante
le  malattie  endocrine e metaboliche, il cui argomento dovra' essere
concordato  col  direttore  della  Scuola  all'inizio del 20 anno. La
dissertazione  dovra'  essere  approvata  dallo  stesso  direttore  e
depositata   presso   la   Direzione  almeno  quindici  giorni  prima
dell'esame.
  Art. 165. - Le materie di insegnamento sono i seguenti:
    1° Anno:
      1)   Anatomia,   istologica   ed  embriologia  delle  ghiandole
endocrine (annuale);
      2)  Biochimica  e  fisiologia  delle  ghiandole endocrine e del
metabolismo (annuale);
      3)  Semeiotica  clinica e funzionale delle malattie endocrine e
metaboliche (biennale);
      4)  Patologia  medica  delle  malattie  endocrine a metaboliche
(biennale);
      5)   CLinica  e  terapia  medica  delle  malattie  endocrine  e
metaboliche (biennale).
    2° Anno:
      1)   Clinica  e  terapia  medica  delle  malattie  endocrine  e
metaboliche (biennale);
      2)  Patologia  medica  delle  malattie  endocrine 4 metaboliche
(biennale);  -  3)  Semeiotica  clinica  e  funzionale delle malattie
endocrine e metaboliche (biennale);
      4)   Malattie   endocrine   e  metaboliche  in  ginecologia  ed
ostetricia (annuale);
      5)   Malattie   endocrine  e  metaboliche  dell'eta'  infantile
(annuale);
      6) Malattie endocrine e metaboliche e neuropsichiatria;
      7) Chirurgia delle ghiandole endocrine (annuale);
      8)   Anatomia   patologica   delle  malattie  endocrino  e  del
metabolismo (annuale).
    Scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria
    Art.  157. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una
Scuola  di  specializzazione  in  gerontologia  e  geriatria con sede
presso  l'Istituto  di  clinica  medica generale, il cui direttore e'
anche direttore della Scuola.
  Art.  158.  -  Alla  Scuola  di  specializzazione vengono ammessi i
laureati  in Medicina e chirurgia in numero di 30 per l'intero corso.
Nel  caso  che le domande di iscrizione al 1° anno superino il numero
compatibile  con  la  disposizione  di  cui sopra, l'ammissione sara'
subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami.
  Il direttore puo' concedere l'iscrizione al 20 anno di corso a chi,
essendo in possesso dei requisiti citati dal titolo X, art. 80, dello
statuto dell'Universita' di Cagliari, abbia conseguito l'abilitazione
alla  libera  docenza  in Clinica medica generale, Patologia speciale
medica e Semeiotica medica.
  Art. 159. - La durata dei corsi e' di 2 anni.
  Art.  160.  - Gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi
ed  alle  esercitazioni  teoriche  e  pratiche  e non potranno essere
ammessi  all'anno  di  corso successivo se prima non avranno superato
gli esami dell'anno cui sono iscritti.
  I   corsi   sono  integrati  da  conferenze  dedicate  ai  problemi
geriatrici  interessanti  le varie branche della medicina e chirurgia
(ginecologia,    oculistica,    dermatologia,    otorinolaringologia,
stomatologia).
  Art.  161.  -  L'esame di diploma consistera' nella presentazione e
discussione  di una dissertazione scritta su argomento riguardante la
Gerontologia  e  geriatria, il cui argomento dovra' essere concordato
col   direttore   della   Scuola  all'inizio  del  secondo  anno.  La
dissertazione  dovra'  essere  approvata  dallo  stesso  direttore  e
depositata   presso   la   Direzione  almeno  quindici  giorni  prima
dell'esame.
  Art. 162. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
    1° Anno:
      1) Fisiologia della senescenza;
      2) Anatomia patologica;
      3) Semeiologia fisica e funzionale;
      4) Patologia medica geriatrica;
      5) Radiologia.
    2° Anno:
      1) Clinica geriatrica generale e terapia geriatrica;
      2) Neuropsichiatria geriatrica;
      3) Chirurgia geriatrica;
      4)  Medicina sociale (assistenziale, gerontocomiale, attitudini
lavorative).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 8 febbraio 1966

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1966
  Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 26. - VILLA