La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1967 e' autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 50 milioni a favore dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA), con sede in Roma, piazza Augusto Imperatore.