La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ai componenti la Commissione tecnica centrale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1962, n. 567, nonche' al segretario di essa, e' dovuta per ogni seduta una indennita' di presenza di lire 6000 a partire dall'inizio dei lavori della Commissione stessa. Ai componenti medesimi compete il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati civili dello Stato aventi la qualifica di ispettore generale.