La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  prestazioni  dei  geologi  e  tecnici  specializzati,  estranei
all'Amministrazione    dello    Stato,   utilizzati   dal   Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  in applicazione
dell'articolo  2  della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da
apposito  disciplinare  da  emanare  dall'Amministrazione interessata
d'intesa  con  il  Ministero  del  tesoro,  non  oltre sei mesi dalla
entrata in vigore della presente legge.
  Il disciplinare avra' effetto dal 10 marzo 1966.