La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  misure  delle  sanzioni  amministrative  previste  a carico dei
datori  di  lavoro inadempienti agli obblighi di cui all'articolo 50,
commi  secondo,  terzo e quarto del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno 1965, n. 1124, nonche'
delle  sanzioni  amministrative  di  cui all'articolo 51 del medesimo
testo  unico possono essere graduate entro i limiti massimi stabiliti
dalle  norme  predette sulla base di criteri di carattere generale da
determinarsi   dai   Consigli   di   amministrazione  degli  Istituti
assicuratori interessati.
  Tali  criteri  debbono  essere approvati dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.