La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  retribuzioni  lorde mensili del personale a contratto a termine
rinnovabile, assunto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, per
le   esigenze   dell'attivita'   specializzata   dei   Servizi  delle
informazioni  e  della proprieta' letteraria, artistica e scientifica
della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, fissate con il decreto
del   Presidente  della  Repubblica  5  giugno  1965,  n.  750,  sono
rideterminate nelle misure seguenti a decorrere dal 10 gennaio 1966:

Gruppo 1°. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 105.000
Gruppo 2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 95.000
Gruppo 3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 78.000