La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Possono essere ammesse ai benefici della presente legge le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che corrispondano ai requisiti previsti dal Regolamento della Comunita' economica europea n. 159/66 ed ai seguenti requisiti: 1) abbiano, quali soci, produttori singoli od associati, cooperative od altri enti associativi costituiti da produttori agricoli per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti; 2) non abbiano scopo di lucro in quanto operanti nell'esclusivo interesse degli associati; 3) siano aperte a tutti i produttori della zona in cui opera la singola organizzazione, condizionando la ammissione alla presentazione della domanda ed al possesso dei requisiti previsti dallo statuto; 4) siano costituite con atto pubblico; 5) abbiano una consistenza organizzativa ed economica, avendo riguardo al numero degli associati e al volume della produzione, e siano in grado di esercitare una efficace azione per il miglioramento e la disciplina della produzione e per la tutela del mercato dei prodotti della zona in cui svolgono la loro attivita'. La partecipazione alla organizzazione e' consentita ai singoli produttori a titolo personale solo se essi non facciano parte di cooperative o di altri enti associativi aderenti alla organizzazione. Agli effetti della presente legge sono considerati produttori gli imprenditori proprietari, o enfiteuti, od usufruttuari, gli assegnatari, gli affittuari, i miglioratari, i mezzadri, i coloni parziari, i compartecipanti nel caso di compartecipazione associativa non limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari ed in genere coloro che comunque siano titolari di una impresa agricola anche in forma associata che abbiano la disponibilita' del relativo prodotto ortofrutticolo vendibile.