La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1967, i contributi annuali dello Stato a favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia esposizione internazionale di arte", istituito con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sono stabiliti come segue: 1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al primo capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 40.000.000, da stanziarsi per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per meta' nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo; 2) per la "Esposizione internazionale d'arte figurativa", da imputarsi al secondo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione; 3) per la "Mostra internazionale d'arte cinematografica", da imputarsi al terzo capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 20.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo; 4) per le "Manifestazioni d'arte drammatica e musicale", da imputarsi al quarto capitolo previsto dallo articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000 (rispettivamente, lire 25 milioni per il festival internazionale di prosa e lire 25 milioni per il festival internazionale della musica), da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.