La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il terzo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata nei modi previsti dall'articolo 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1967 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO - REALE Visto, il Guardasigilli; REALE