La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e' istituita una Direzione generale per il coordinamento tra i settori delle ferrovie dello Stato, della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'aviazione civile. Tale Direzione e' denominata: "Direzione generale del coordinamento e degli affari generali". L'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e l'Ispettorato generale dell'aviazione civile assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e di Direzione generale dell'aviazione civile. Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione assumono la denominazione di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Le due sezioni distaccate di Perugia e di Potenza di detto Ispettorato generale, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, assumono la denominazione, rispettivamente, di Direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'Umbria e la Basilicata. Alle dipendenze e nell'ambito delle Direzioni compartimentali operano gli uffici provinciali gia' istituiti in via temporanea, ai sensi del citato articolo 8. In seno alla Direzione generale dell'aviazione civile e' istituito il Servizio della navigazione aerea al quale e' preposto un direttore centrale. Il numero dei direttori centrali di cui alla tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, e' elevato da 3 a 4.