La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, relativa alle campagne vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, puo' essere presentata sino al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.