La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La denunzia di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della
Repubblica   12   febbraio  1965,  n.  162,  relativa  alle  campagne
vendemmiali degli anni 1965, 1966 e 1967, puo' essere presentata sino
al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.