IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1741; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per il commercio di Sesto S. Giovanni (Milano) gia' in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1 ottobre 1966; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1966 e' istituita in Sesto S. Giovanni (Milano) una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio per trasformazione della scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per il commercio "D. Marignoni" di Milano prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1741.