IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282; Veduto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1743; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Vigliardi - Paravia" di Torino gia' in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1 ottobre 1966; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 ottobre 1966 e istituita in Torino una scuola avente finalita' e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Vigliardi - Paravia" per trasformazione della Scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato "Galilei" di Torino, prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1743;