La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo   tra   l'Italia   e   la   Svizzera  sull'esenzione  dalla
legalizzazione,  sullo  scambio degli atti dello stato civile e sulla
presentazione  dei  certificati  occorrenti per contrarre matrimonio,
concluso a Berna il 16 novembre 1966.