La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  reggenti  provvisori  dei magazzini e i gerenti provvisori delle
rivendite,  in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge,  possono  conseguire  la  diretta  assegnazione  a  trattativa
privata   del   magazzino  o  della  rivendita,  che  rispettivamente
gestiscono,  entro  sei  mesi  dalla entrata in vigore della presente
legge.