La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n. 237, e' aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-bis: "Le domande di ritardo per motivi di studio, munite della documentazione prescritta, debbono essere presentate ai consigli di leva, distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello della chiamata alle armi della classe cui il giovane e' interessato. I giovani che acquisiscono titolo di studio idoneo per ottenere l'ammissione al ritardo del servizio militare di leva dopo il predetto termine del 31 dicembre e prima della chiamata alle armi alla quale sono interessati, possono presentare le istanze documentate di ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata".