La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1964, n.
237, e' aggiunto, dopo l'articolo 86, il seguente articolo 86-bis:
  "Le   domande  di  ritardo  per  motivi  di  studio,  munite  della
documentazione  prescritta,  debbono essere presentate ai consigli di
leva,  distretti militari e capitanerie di porto entro il 31 dicembre
dell'anno  precedente  a quello della chiamata alle armi della classe
cui il giovane e' interessato.
  I  giovani  che  acquisiscono  titolo di studio idoneo per ottenere
l'ammissione  al  ritardo  del  servizio  militare  di  leva  dopo il
predetto  termine  del  31  dicembre e prima della chiamata alle armi
alla   quale   sono   interessati,   possono  presentare  le  istanze
documentate  di  ritardo del servizio di leva non oltre il 10° giorno
successivo a quello di inizio delle operazioni di chiamata".