La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  legge  14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il
grado  di  equiparazione  degli  aiutanti  libici  ed  eritrei  con i
militari nazionali e' il seguente:
    maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati
tali  antecedentemente  alla  cessazione  delle ostilita' nell'Africa
settentrionale (13 maggio 1943);
    maresciallo  capo  per  gli  aiutanti ex sciumbasci-capo nominati
tali  dopo il 13 maggio 1943, ma purche' nominati sciumbasci prima di
tale data;
    maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.
  L'equiparazione  di  cui  al  comma  precedente  e'  limitata  agli
aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.
  Le pensioni gia' liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1
luglio   1964   in  base  all'equiparazione  stabilita  nel  presente
articolo.