La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo  comma  dell'articolo  1  della legge 15 dicembre 1967, n.
1262, e' sostituito dal seguente:
  "Per  poter  partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni ed i
sottufficiali non debbono aver superato rispettivamente, l'eta' di 27
e di 38 anni, alla data del bando".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 2 aprile 1968

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

                                                    Visto,         il
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