IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il decreto del medico provinciale di Siena in data 2 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale di San Gimignano e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge stessa; Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente; Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale, con sede in San Gimignano (Siena), di cui alle premesse e' dichiarato ente ospedaliero. Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue: un membro eletto dal consiglio provinciale di Siena; tre membri eletti dal consiglio comunale di San Gimignano; due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 31 luglio 1903. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1968 SARAGAT ZELIOLI LANZINI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1969 Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 211. - CARUSO