IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme  sugli  enti
ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; 
  Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data  24  giugno
1968, con il quale, sentito  il  consiglio  provinciale  di  sanita',
l'ospedale civile di Altamura e' stato classificato ospedale generale
di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge  n.
132; 
  Considerato che l'ente anzidetto alla data  di  entrata  in  vigore
della legge 12 febbraio 1968, n. 132,  provvedeva  esclusivamente  al
ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello
statuto approvato con regio decreto 2  agosto  1897,  modificato  con
regio decreto 5 maggio 1939; 
  Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa; 
  Sulla proposta del Ministro per la  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per l'interno; 
 
                              Decreta: 
 
  L'ospedale civile,  con  sede  in  Altamura  (Bari),  di  cui  alle
premesse, e' dichiarato ente ospedaliero. 
  Il consiglio di amministrazione dell'ente  ospedaliero  suddetto  e
composto come segue: 
    un membro eletto dal consiglio provinciale di Bari; 
    tre membri eletti dal consiglio comunale di Altamura; 
    due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente,
designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente  approvato  con
regio decreto 2 agosto 1897 modificato con  regio  decreto  5  maggio
1939. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                                  RIPAMONTI - RESTIVO 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1969 
  Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 21. - CARUSO