La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  previsto dall'art. 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93,
e' prorogato al 16 dicembre 1969.
  La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 18 luglio
1969.
  La   presente   legge  entra  in  vigore  lo  stesso  giorno  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 agosto 1969

                               SARAGAT

                                                RUMOR - GUI - RESTIVO
                                                               - GAVA

Visto, il Guardasigilli; GAVA