IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di  autonomia impositiva degli enti locali e di
finanza  locale, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144;
  Visto,   in   particolare,   l'art.   22,  comma  2,  del  predetto
decreto-legge,  il quale prevede che il Ministro del tesoro determina
periodicamente,  con  proprio  decreto, le condizioni massime o altre
modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali, al fine
di ottenere uniformita' di trattamento;
  Visto  il decreto del 10 maggio 1999, con cui sono state fissate le
condizioni   massime   applicabili  ai  mutui  suindicati,  stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  le  condizioni  di cui al
predetto  decreto  ministeriale  10  maggio 1999, fissando a tal fine
nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  mutui  contratti,  ai  sensi  dell'art. 22 del decreto-legge
2 marzo  1989,  n.  66,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge
24 aprile 1989, n. 144, dagli enti locali di cui all'art. 2, comma 1,
del   decreto   legislativo  18 agosto  2000,  n.  267  (testo  unico
sull'ordinamento  degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a
tasso variabile.