IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del
decreto-legge  31 agosto  1987,  n. 359, convertito con modificazioni
dalla   legge   29 ottobre  1987,  n.  440,  nonche'  l'art.  22  del
decreto-legge  2 marzo  1989,  n.  66,  convertito con modificazioni,
dalla  legge  24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali e' demandato
al  Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con
proprio  decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili
ai  mutui  da  concedersi  agli  enti locali territoriali, al fine di
ottenere una uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  28 dicembre  1989,  n.  415,
convertito con modificazioni dalla legge 28 feb-braio 1990, n. 38, il
quale  richiama  per  l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti
locali  di  cui  al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66;
  Visto  l'art.  13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge  4 marzo  1989,  n.  77,
convertito  dalla  legge  5 maggio  1989, n. 160, il quale prevede il
concorso  dello  Stato  nel pagamento degli interessi sui mutui che i
comuni   gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti  sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visti  i  decreti  del  28 giugno  1989,  del  26 giugno  1990, del
25 marzo  1991  e  del  24 giugno  1993  concernenti  le modalita' di
determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi
suindicate, stipulati a tasso variabile;
  Visto  il  decreto  ministeriale  23 dicembre  1998 con il quale e'
stabilito  che,  a  partire  dal  30 dicembre 1998, il tasso RIBOR e'
sostituito dall'EURIBOR;
  Visto   il   decreto   ministeriale   del  10 maggio  1999,  e,  in
particolare,  l'art.  4,  il  quale  prevede  che le disposizioni del
decreto  medesimo  si  applicano  ai  contratti  di  mutuo  stipulati
successivamente alla sua entrata in vigore;
  Visto  il  proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai
fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso
variabile,  il parametro della lira interbancaria e' stato sostituito
con quello del tasso interbancario;
  Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per
le  finalita'  di cui al presente decreto, il parametro del «RENDIOB»
e' stato sostituito con quello del «RENDISTATO»;
  Viste  le  misure  del  tasso  EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR
ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di novembre 2005 sul circuito
Reuters, pari rispettivamente a 2,3936% e 2,3609%;
  Vista  la  lettera  del  29 dicembre  2005,  con  la quale la Banca
d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per
la  determinazione  del tasso di riferimento per i predetti mutui per
il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2006;
  Ritenuta  la  necessita' di fissare il costo della provvista per le
operazioni  di  cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti
ministeriali  del  25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli
anni 1999 e 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il  periodo  1° gennaio  -  30 giugno  2006 il costo della
provvista  da  utilizzarsi  per operazioni di mutuo di cui alle leggi
citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a:
    a) 2,90%  per  le  operazioni  di  cui ai decreti-legge 1° luglio
1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla
legge 11 marzo 1988, n. 67;
    b) 2,85%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno
1989;
    c) 3,25%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66  e  relativo  decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno
1990;
    d) 3,25%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66  e  ai  decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;
    e) 3,25%  per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  66  e  ai  decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno
1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999.
  2.   Al   costo   della   provvista   va  aggiunta  la  commissione
onnicomprensiva  tempo  per  tempo  in vigore nel periodo in cui sono
state  effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura
della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.