IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27  marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1971 e
successive   modifiche   con   il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione  di origine controllata dei vini «Colli Lanuvini» ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista  la  domanda  presentata  dal «Consorzio volontario di tutela
vini d.o.c. Colli Lanuvini», riconosciuto con decreto ministeriale 28
dicembre  2004,  intesa  ad  ottenere  la  modifica  dell'art.  5 del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Colli Lanuvini» per quanto concerne specificatamente la
deroga  che  consente la vinificazione fuori della zona di produzione
dei vini di che trattasi;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  al riguardo dalla «Regione
Lazio  -  Assessorato  all'agricoltura  -  Dipartimento  economico ed
occupazionale - Direzione generale agricoltura»;
  Visti  il  parere  favorevole  espresso, al riguardo, dal «Comitato
nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e  delle  indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini» e la
proposta   di   modifica  in  questione,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 261 del 9 novembre 2005;
  Considerato  che  non  sono  pervenuti,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  doversi  procedere  alla modifica
dell'art.  5  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  «Colli  Lanuvini»  e all'approvazione della
medesima  in  conformita'  al  parere  espresso  e  alla  proposta di
modifica formulati dal suddetto comitato;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Colli  Lanuvini», riconosciuta con decreto del
Presidente  della  Repubblica 8 febbraio 1971 e successive modifiche,
e' modificato come nel testo appresso riportato.
  «Le  operazioni  di  vinificazione  per  il  vino di cui all'art. 1
devono  essere  effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione
delimitata nel precedente art. 3.
  E'  tuttavia  facolta'  del  "Ministero  delle politiche agricole e
forestali  -  Comitato  nazionale  per  la valorizzazione e la tutela
delle  denominazioni  origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei  vini",  consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle
operazioni  di  cui sopra a quelle aziende che, in linea d'aria entro
mt 100  dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3, siano
conduttrici   di   vigneti   iscritti   all'Albo  dei  vigneti  della
denominazione di origine controllata "Colli Lanuvini" e dimostrino la
preesistenza, nella cantina, di almeno due anni dalla data di entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
  Le  uve  destinate  alla  vinificazione devono assicurare al vino a
denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Lanuvini", un titolo
alcolometrico volumico naturale complessivo minimo del 10,5% vol.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali,  leali  e  costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
  La  resa  massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al  70%.  Qualora  tale  resa  superi la percentuale indicata, ma non
oltre  il  75%,  l'eccedenza  non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
  Le  uve  destinate alla produzione della tipologia "Colli Lanuvini"
superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale
complessivo  minimo  dell'11,5%  vol.  e  devono  essere  oggetto  di
denuncia separata.».
  Le  disposizioni  di  cui sopra entrano in vigore a decorrere dalla
campagna vendemmiale 2006-2007.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 27 gennaio 2006
                                      Il direttore generale: La Torre